30 December 2020

Istituiti i codici tributo per la compensazione dei crediti del Superbonus


In materia di Superbonus, istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, attivi dal 1° gennaio 2021 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 28 dicembre 2020, n. 83/E).

Al fine di consentire ai fornitori e ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta in argomento, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
– “6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
– “6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
– “6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
– “6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
– “6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai richiamati provvedimenti dell’8 agosto e del 12 ottobre 2020.
Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della “piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; nella suddetta piattaforma le varie tipologie di crediti sono identificate dai codici tributo istituiti con la presente risoluzione.
Attraverso la medesima piattaforma, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, anche parzialmente; i successivi cessionari utilizzano i crediti secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare tramite la piattaforma stessa.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2020, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2021”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022” e così via.