30 December 2020

ISTITUTI INVESTIGATIVI FEDERPOL: ACCORDO 11/11/2020



Firmato il giorno 11/11/2020, tra la FEDERPOL e la FESICA CONFSAL, l’accordo modificativo del CCNL per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare


Le Parti con la firma dell’accordo in esame, hanno modificato il CCNL per i dipendenti degli istituti investigativi Federpol, come segue:
Declaratoria
Per quanto riguarda i lavoratori inquadrati nel Settimo Livello al fine di favorire un graduale allineamento professionale e retributivo degli stessi, tenuto conto degli oneri di formazione e addestramento che il datore di lavoro deve affrontare nella fase iniziale del rapporto di lavoro, le parti stabiliscono che trascorsi 24 mesi dall’assunzione i suddetti lavoratori verranno inquadrati al sesto livello. Tale passaggio non comporterà necessariamente un cambiamento delle mansioni assegnate.
Lavoro intermittente o a chiamata
Al fine di individuare un percorso che renda concretamente attuabile la deroga all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 15/6/2015 in tema di numero massimo di giornate complessive di utilizzo del lavoro intermittente, le parti stabiliscono che attraverso la sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro a livello aziendale o territoriale, stipulati ai sensi dell’art. 8 del D.L. 138/2011 convertito dalla Legge 148/2011, è possibile derogare al limite di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari stabilito dall’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 15/6/2015 n. 81. Si specifica, inoltre, che qualora il dipendente venga chiamato alla prestazione lavorativa, questa può consistere anche in una prestazione di durata inferiore alle 8 ore giornaliere previste per il contratto a tempo pieno, a condizione che ne sia data comunicazione al lavoratore, e quest’ultimo abbia accettato la richiesta dell’azienda.
Permessi retribuiti
L’art. 41 del CCNL 19/2/2020 dispone che i lavoratori usufruiranno di 104 ore di permessi individuali retribuiti, comprensivi delle festività soppresse di cui alla legge n. 54/1977 e al DPR n. 792/1985, che dovranno essere utilizzati entro l’anno solare.
Per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione del CCNL, fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui alla legge n. 54/1977 (festività soppresse), le ulteriori ore di permesso di cui sopra, verranno riconosciute in misura pari a un terzo decorsi due anni dall’assunzione, due terzi decorsi quattro anni dall’assunzione ed in misura pari al 100% decorsi sei anni dall’assunzione.
Ad integrazione di tale disposizione, l’accordo 11/11/2020 al fine di rendere graduale l’incremento dei permessi retribuiti anche per i lavoratori già in forza, stabilisce che per coloro che sono già in forza alla data di sottoscrizione del CCNL (19/2/2020), la gradualità decorre dalla stessa data.
I permessi retribuiti saranno dunque riconosciuti nella seguente misura:








1° e 2° anno

3° e 4° anno

5° e 6° anno

Oltre il 6° anno

32 ore 56 ore 80 ore 104 ore