30 December 2020

IVA agevolata su manutenzione energetica edifici a destinazione abitativa privata

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 576 del 10 dicembre 2020, ha chiarito che per gli interventi di manutenzione energetica su edifici a prevalente destinazione abitativa privata, caratterizzati dalla sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con sorgenti luminose di maggiore efficienza, è applicabile l’aliquota IVA al 10 per cento.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate è rappresentato da una società che, nell’ambito di iniziative commerciali che puntano al miglioramento in termini di efficienza energetica degli impianti di illuminazione, effettua i seguenti interventi:
– la fornitura e posa in opera di corpi illuminanti;
– lo smontaggio e smaltimento dei corpi illuminanti da sostituire;
– i servizi logistici;
– il rilascio di dichiarazione di conformità dove previsto;
– il progetto per l’ampliamento dell’impianto elettrico per l’illuminazione di sicurezza;
– lo studio illuminotecnico relativo all’illuminazione generale e di emergenza.
Gli interventi sono fatturati al cliente finale con rateizzazione del pagamento in bolletta in otto anni.
Il quesito riguarda l’aliquota IVA applicabile a tali interventi e la possibilità per il cliente (condominio residenziale o persona fisica) di optare per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione fiscale spettante per le spese sostenute.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate ad IVA in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
La norma (art. 7, Legge n. 488 del 1999) stabilisce in particolare che sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
Pertanto, godono dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento le prestazioni aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
Nello specifico, costituiscono interventi:
– di “manutenzione ordinaria”, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovo e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
– di “manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.


La ratio dell’agevolazione è favorire le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera.
A tal fine, qualora nell’ambito degli interventi anzidetti (manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria) siano impiegati beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione. Qualora, invece, il valore del bene significativo superi tale limite, l’aliquota nella misura del 10 per cento si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria.


Secondo l’Agenzia delle Entrate gli interventi di manutenzione energetica indicati nel quesito rientrano tra quelli agevolabili, per cui è applicabile l’aliquota IVA nella misura del 10 per cento. Il requisito richiesto della prevalente destinazione abitativa privata del fabbricato destinatario degli interventi dovrà essere attestato dal certificato catastale che lo stesso cliente deve produrre per poter beneficiare dell’IVA al 10 per cento.
Inoltre, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata è irrilevante che gli interventi siano eseguiti direttamente nell’ambito di un contratto di fornitura e posa in opera ovvero nell’ambito di una filiera di appalti.


Per quanto riguarda la cessione da parte del cliente finale del credito corrispondente alla detrazione d’imposta, l’Agenzia osserva che tale opzione è riconosciuta in relazione agli interventi di efficienza energetica (art. 10 del D.L. n. 34 del 2019).
Per l’individuazione della tipologia degli interventi ammessi è possibile fare riferimento, indicativamente, all’articolo 1 del decreto ministeriale 15 febbraio 1992 il quale include, le “sorgenti luminose aventi un’efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell’unità immobiliare”.
Tuttavia, dal 1° gennaio 2020, per gli interventi di riqualificazione energetica non è più possibile optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per i medesimi interventi, poiché la disposizione è stata abrogata.