
La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di costi di sponsorizzazione è necessaria la prova della specifica attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato per dimostrare l’effettività dell’operazione commerciale, atteso che in caso contrario la regolarità dell’operazione e la transazione finanziaria non consentono di vincere l’indeducibilità e l’indetraibilità IVA contestata dal Fisco (Ordinanza 27 novembre 2020, n. 27192)
La controversia ha origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha recuperato imposte ed IVA a seguito di disconoscimento dei costi di sponsorizzazione sostenuti dalla società.
I giudici tributari hanno confermato la pretesa tributaria ritenendo non provata dalla società ne l’inerenza, ne l’effettività dell’operazione commerciale contestate dal Fisco. In particolare, i giudici hanno evidenziato:
– rispetto al requisito dell’inerenza, l’assenza un effettivo collegamento tra la spesa sostenuta e la promozione dei servizi offerti dal soggetto erogante;
– rispetto all’effettività dell’operazione commerciale, l’assenza di prova di una specifica attività promozionale svolta dal soggetto sponsorizzato;
– l’irrilevanza, ai fini del riconoscimento di tali costi, della regolarità dell’operazione e dei mezzi di pagamento utilizzati.
La decisione è stata impugnata dalla società lamentando l’irrilevanza del difetto di inerenza dei costi di sponsorizzazione, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari valorizzando in particolare il difetto di prova dell’effettività dell’operazione commerciale.
La fattispecie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 secondo cui il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.
La Corte Suprema evidenzia che nel caso in esame, la decisione dei giudici tributari risulta correttamente fondata sul mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla società contribuente, avente ad oggetto l’effettività della prestazione pubblicitaria da parte del soggetto sponsorizzato.
La Suprema Corte osserva che su questa ratio decidendi il ricorso del contribuente non muove censure, ne assolve all’onere di prova, limitandosi a denunciare una insufficiente motivazione.
In tal modo, chiarisce la Corte di Cassazione, oltre al mancato assolvimento di un requisito necessario al riconoscimento dei costi di sponsorizzazione, la società è incorsa nell’inammissibilità del ricorso per non aver censurato una delle ragioni su cui è fondata la sentenza impugnata.
In termini processuali, infatti, secondo un principio consolidato, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza.