
Con messaggio n. 3275/2020, l’Inps fornisce le istruzioni per la gestione del rapporto assicurativo e contributivo dei marittimi componenti gli equipaggi dei galleggianti di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, privi di apparato motore, iscritti nei Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti, nell’ambito del regime della legge n. 413/1984.
Le Strutture territoriali sono invitate a valutare le istanze di riesame dei provvedimenti di iscrizione, inoltrate dai datori di lavoro interessati, alla luce del mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito in materia.
La legge, n. 413/1984, recante “Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi”, all’articolo 4 individua le categorie di lavoratori marittimi che debbono essere iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall’INPS.
In particolare, si tratterebbe delle persone di nazionalità italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l’equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati, nonché le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti, aventi determinate caratteristiche, a condizione che risultino iscritte nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o terza categoria.
L’articolo 5, rubricato definisce quali siano le navi ai fini dell’applicazione del regime previdenziale dei marittimi, trattasi di:
a) quelle iscritte nelle “Matricole delle navi maggiori”;
b) quelle iscritte nei “Registri delle navi minori e dei galleggianti”, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 1287 del codice della navigazione;
c) quelle iscritte nei “Registri delle navi da diporto”;
d) le imbarcazioni da diporto, iscritte nei “Registri delle imbarcazioni da diporto” di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima di esercizio superiore a 35 cavalli-vapore, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario;
e) i galleggianti iscritti nei “Registri delle navi minori e galleggianti” addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza purché abbiano mezzi di propulsione propri”.
In virtù della stessa formulazione dell’articolo 5, lettera e), sono stati quindi esclusi – anche in seguito ad approfondimenti con il Ministero del Lavoro e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – i marittimi imbarcati su galleggianti privi di apparato motore e non addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, dal novero degli assicurati al regime previdenziale marittimo disciplinato dalla stessa legge n. 413/1984, e assoggetti piuttosto alle assicurazioni obbligatorie vigenti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Il mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito
Sulla questione, tuttavia, l’Inps segnala il mutato orientamento della giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità, secondo cui rientrano nella nozione di navi, come individuate dall’articolo 5 della legge n. 413/1984, anche i galleggianti con una stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, a prescindere dalla dotazione o meno di autonomi mezzi di propulsione e dalla tipologia d’impiego; conseguentemente, i marittimi ivi imbarcati devono essere iscritti al regime previdenziale recato dalla legge n. 413/1984.
In particolare, nella sentenza n. 15496/2007, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, da una lettura degli articoli 136 e 1287 del codice della navigazione, concernenti il regime amministrativo delle navi, coordinate con le disposizioni dell’articolo 5, lettere b) ed e), della legge n. 413/84, i marittimi imbarcati sui galleggianti privi di propulsione propria – iscritti nei registri delle navi minori e dei galleggianti – sono da considerare tra i soggetti tutelati dal regime previdenziale recato dalla legge n. 413/1984 in commento.
In proposito, la Corte ha evidenziato come non sia possibile ritenere che la norma generale di cui all’articolo 136, che estende ai galleggianti mobili le disposizioni riguardanti le “navi”, non si applichi all’articolo 1287 del codice della navigazione, “l’articolo 1287 cod. nav. ricomprende, nel proprio ambito, espressamente agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza, sia le navi (e, quindi, i galleggianti, giusta l’articolo 136 cod. nav.) aventi una certa stazza […] che quelle […] aventi un motore con determinate caratteristiche, indipendentemente dalla stazza”.
Quindi, secondo il giudice di legittimità, si tratta di coordinare ed applicare, “le disposizioni generali e speciali contenute negli articoli 136 c.n., comma 3, L. n. 413 del 1984, art. 5, lettera b) e art. 1287 c.n., con la conseguente applicazione anche […] della L. n. 413 del 1984”.
La giurisprudenza di merito (Cfr. Corte di Appello di Catania, n 1352/2013; Corte di Appello di Bari, 21/01/2020) si è conformata poi all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 15496/2007.
Assoggettamento al Regime previdenziale della L. n. 413/84 dei marittimi imbarcati su galleggianti superiori alle 10 di stazza lorda, privi di apparato motore
Alla luce del rinnovato orientamento giurisprudenziale, è stato chiesto parere sul punto al Ministero del Lavoro. Il predetto Ministero ha espresso parere favorevole in ordine all’assoggettamento dei marittimi imbarcati su galleggianti superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, privi di apparato motore, iscritti nei Registri delle navi minori e dei galleggianti (RNMG)e muniti di carte di bordo o di documenti equiparati, stante la decisione adottata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15496/2007 ed il suo consolidamento in sede di merito.
Istruzioni procedurali
Per il versamento dei contributi obbligatori dovuti per i marittimi imbarcati sui galleggianti aventi le caratteristiche sopra illustrate, i datori di lavoro interessati, armatori dei galleggianti in argomento, debbono presentare domanda di apertura di apposita matricola contributiva, avvalendosi della procedura di iscrizione e variazione azienda presente nel sito Inps. L’Istituto rammenta infatti che, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 413/1984, le aziende amatoriali sono tenute a chiedere, per ciascuna nave gestita, l’apertura di una distinta matricola contributiva.
La matricola contributiva attribuita, contraddistinta dal c.s.c. 1.15.02 e, laddove ne ricorrano i requisiti, dal c.a. 8V (Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE, deve essere utilizzata esclusivamente per l’assolvimento dell’obbligo contributivo relativo ai componenti l’equipaggio del galleggiante e limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo.
Per l’esposizione dei dati contributivi riferiti ai marittimi imbarcati sui galleggianti, aventi le caratteristiche sopra indicate, i datori di lavoro utilizzeranno gli specifici codici tipo lavoratore in uso per il versamento dei contributi dovuti per i lavoratori marittimi, a copertura dei periodi di effettiva navigazione.
Si rammenta che il versamento dei contributi dovuti per i periodi di imbarco dei marittimi interessati deve essere effettuato nei termini indicati dall’articolo 11 della legge n. 413/1984.