30 December 2020

L’impugnazione dell’atto rende inefficace la rinuncia all’eredità

Con l’Ordinanza n. 23989 del 29 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che l’accettazione dell’eredità è condizione imprescindibile affinché l’obbligazione per i debiti tributari del de cuius si trasferisca agli eredi. Pertanto, non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all’eredità, anche tardivamente. Tuttavia, l’eventuale impugnazione dell’atto ricevuto in qualità di erede, rende inefficace la successiva rinuncia, configurandosi nell’azione di ricorso un’implicita accettazione dell’eredità (Corte di Cassazione – Ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23989).

La controversia trae origine dall’avviso di rettifica con il quale l’Ufficio ha contestato l’omessa contabilizzazione di corrispettivi.
A seguito del decesso del contribuente titolare della posizione tributaria, sono stati notificati distinti avvisi di accertamento agli eredi, i quali hanno impugnato nel merito la pretesa tributaria. Successivamente gli stessi eredi hanno interposto espressa rinuncia all’eredità redatta con atto notarile.
I giudici tributari hanno ritenuto che la rinuncia all’eredità, in ragione del suo carattere retroattivo, avesse l’effetto di impedire, sin dalla chiamata all’eredità, la trasmissione agli eredi dell’obbligazione tributaria insorta nella sfera del de cuius, con conseguente nullità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti degli eredi.

Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari rilevando l’inefficacia della rinuncia all’eredità prodotta successivamente all’impugnazione dell’atto.
I giudici della Suprema Corte hanno osservato che costituisce principio consolidato quello secondo cui l’assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, né dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, che rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius.
Nell’ipotesi di debiti del de cuius di natura tributaria, l’accettazione dell’eredità è una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l’obbligazione del chiamato all’eredità a risponderne; non può, quindi, ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all’eredità.
Considerato che l’accettazione dell’eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari, una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali si possa desumere un’accettazione implicita dell’eredità, della cui prova è onerata l’Amministrazione finanziaria.

Nel caso in esame, l’Ufficio ha dedotto l’irrilevanza della rinuncia all’eredità, in quanto intervenuta in momento successivo alla proposizione dell’impugnazione dell’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria, costituendo l’impugnazione comportamento che presuppone necessariamente la volontà di accettare e, comunque, di attività che non si avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che non solo gli atti dispositivi, ma anche gli atti di gestione possono dare luogo ad accettazione tacita dell’eredità, secondo l’accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza, nonché della finalità degli atti di gestione compiuti dal chiamato. In ogni caso, occorre però che si tratti di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza tutti quegli atti che non denotano in maniera univoca un’effettiva assunzione della qualità di erede, occorrendo accertare se il chiamato si sia mantenuto o meno nei limiti della conservazione e dell’ordinaria amministrazione del patrimonio ereditario, potendosi in linea generale affermare che tutti gli atti posti a compimento di azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, o a compimento di atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, non provocano la mutazione dello status da chiamato a erede.
Ne consegue che, qualora i chiamati all’eredità abbiano ricevuto ed accettato la notifica di una citazione o di un ricorso per debiti del de cuius o si siano costituiti eccependo la propria carenza di legittimazione, non siano configurabili ipotesi di accettazione tacita dell’eredità, trattandosi di atti pienamente compatibili con la volontà di non accettarla.
Qualora, invece, i chiamati all’eredità, come nel caso di specie, abbiano impugnato un atto di accertamento emesso nei loro confronti in qualità di eredi dell’originario debitore, senza contestare l’assunzione di tale qualità e, quindi, il difetto di titolarità passiva della pretesa, ma censurando nel merito l’accertamento compiuto dall’Amministrazione finanziaria, deve ritenersi che essi abbiano posto in essere un’attività che non è altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, atteso che tale comportamento esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario.

In tale ultima ipotesi, precisano i giudici della Suprema Corte, è irrilevante la tesi difensiva basata sull’atto di rinuncia all’eredità formalizzato con atto pubblico dinanzi al notaio.
È vero, infatti, che chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato, con la conseguenza che, per effetto della rinuncia, viene impedita retroattivamente – cioè a far data dall’apertura della successione – l’assunzione di responsabilità per i debiti facenti parte del compendio ereditario.
Va, tuttavia, considerato che, nel caso di specie, l’atto di rinuncia all’eredità, essendo intervenuto successivamente all’impugnazione degli avvisi di accertamento, è, in realtà, privo di effetti, per essere i chiamati all’eredità decaduti dal relativo diritto in quanto già accettanti in dipendenza del comportamento dagli stessi tenuto, posto che la mancata contestazione della loro qualità di eredi configura accettazione tacita dell’eredità.