30 December 2020

Modalità di utilizzo del credito d’imposta sostitutiva su rivalutazione di partecipazioni

Il credito d’imposta riferito all’imposta sostitutiva su rivalutazione di partecipazioni, di importo superiore a 5 mila euro, maturato nel 2019 per effetto della cessione delle partecipazioni rivalutate durante il cd. “periodo di sospensione”, può essere utilizzato in compensazione soltanto dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi. A tal fine, l’importo del credito deve essere indicato nel quadro RN (Agenzia delle Entrate – Risposta 4 dicembre 2020, n. 567).

In base alle disposizioni in materia di rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio (art. 1, co. 940 al 950, Legge n. 145 del 2018), è ammessa la rivalutazione di beni di impresa e partecipazioni iscritti in bilancio al 31 dicembre 2017, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.
L’eventuale cessione a titolo oneroso del bene rivalutato in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (cd. “periodo di sospensione”), comporta il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione – sicché per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo della partecipazione prima della rivalutazione – ed il riconoscimento in capo al cedente di un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni ceduti.

Nel caso esaminato la società ha rivalutato nel 2018 una partecipazione iscritta in bilancio, versando nel 2019 la relativa imposta sostitutiva e indicando la rivalutazione nella dichiarazione dei redditi (rigo RQ88 del Modello Redditi SC2019).
Tuttavia, nello stesso anno 2019 la società ha ceduto a titolo oneroso la partecipazione rivalutata, maturando un credito d’imposta corrispondente all’imposta sostitutiva versata, per effetto dell’inefficacia della rivalutazione.
L’importo del credito è superiore a 5.000 euro.
Si pone il problema di quale sia la modalità corretta di utilizzo del credito d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate osserva che per i crediti d’imposta maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, per importi superiori a 5.000 euro annui, ai fini dell’utilizzo in compensazione, è obbligatoria la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel caso, il credito d’imposta è maturato a seguito del pagamento dell’imposta sostitutiva e della successiva cessione a titolo oneroso della partecipazione, eventi entrambi avvenuti nel corso del periodo d’imposta 2019. Risulta, pertanto applicabile, ai fini del suo utilizzo in compensazione, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito.
A tal fine, tenuto conto della modulistica in uso, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il credito possa essere indicato nel quadro RN della dichiarazione dei redditi, nel campo deputato ad accogliere gli “altri crediti d’imposta” (rigo RN14, colonna 4 del modello Unico SC/2020).
Per effetto della compilazione di tale campo, il credito concorre alla liquidazione dell’Ires di periodo, eventualmente dando origine ad una eccedenza a credito, utilizzabile in compensazione esterna secondo le regole ordinarie.