30 December 2020

No alla detrazione integrale dell’Iva relativa all’acquisto veicoli in uso promiscuo


Esclusa la detrazione integrale dell’Iva relativa ai costi di acquisto e di impiego di autovetture aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, tramite autofatturazione dell’Iva calcolata sull’intero importo del fringe benefit tassato in busta paga, se l’operazione non è rilevante ai fini Iva, in assenza di un corrispettivo specifico addebitato al personale per l’utilizzo dei mezzi (Agenzia Entrate – risposta 29 dicembre 2020, n. 631).

Il Decreto Iva riconosce nella misura del 40% l’ammontare di IVA detraibile relativa alle spese di acquisto e impiego dei veicoli stradali a motore utilizzati ad uso promiscuo.


Senza possibilità di prova contraria, la norma stabilisce, pertanto, la percentuale di utilizzo dei beni in questione nell’ambito dell’attività imprenditoriale o professionale svolta.


L’Agenzia delle Entrate, in un precedente documento di prassi ha chiarito che tale limitazione non opera per i veicoli che:


– formano oggetto dell’attività propria dell’impresa;


– sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, con conseguente onere della prova a carico del contribuente;


– sono impiegati dagli agenti e rappresentanti di commercio.


Il richiamato documento di prassi ha precisato, inoltre, che è possibile fruire della detrazione integrale dell’imposta anche in ipotesi di veicoli assegnati in uso promiscuo al personale dipendente in presenza di addebito a carico del lavoratore del corrispettivo relativo all’uso privato del veicolo. In tal caso, infatti, l’utilizzo del veicolo può considerarsi integralmente inerente all’attività di impresa, stante la configurabilità di una prestazione di servizi resa dal datore di lavoro in favore del proprio dipendente dietro corrispettivo.


Detto questo, in caso di assegnazione delle autovetture aziendali in uso promiscuo ai dipendenti, non è possibile beneficiare della detraibilità integrale dell’IVA in quanto l’impiego dei veicoli in questione non configura un’operazione (prestazione di servizi) rilevante ai fini IVA, in assenza di un corrispettivo specifico addebitato al personale dipendente per l’utilizzo dei mezzi in questione.