
Il Ministero del lavoro e dell’interno hanno fornito ulteriori indicazioni sulla procedura relativa all’emersione dei rapporti di lavoro di cui al Decreto Rilancio.
Il datore di lavoro che, nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione, assume il lavoratore è obbligato ad inviare la comunicazione obbligatoria entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro al servizio competente ove è ubicata la sede di lavoro o, in caso di lavoro domestico, all’INPS. Tale comunicazione è messa a disposizione di INPS, INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro e Ministero dell’Interno secondo gli standard di cooperazione applicativa e dovrà contenere i dati essenziali del rapporto di lavoro, avendo cura di indicare, in particolare, un codice fiscale, anche generato provvisoriamente, e la tipologia del permesso di soggiorno, valorizzando, ove non già posseduto dal lavoratore, il campo “in attesa di permesso di soggiorno”. Per l’invio della comunicazione obbligatoria da parte del datore è assolutamente indispensabile che il lavoratore sia in possesso di un codice fiscale, anche provvisorio.
In caso di dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, il sistema informatico del Ministero dell’Interno che riceve l’istanza provvede anche alla trasmissione della comunicazione obbligatoria di assunzione se il codice fiscale del lavoratore è già indicato nella stessa. Nel caso in cui il lavoratore sia privo di un codice fiscale, il Ministero dell’Interno trasmette un elenco massivo dei suddetti lavoratori all’Agenzia delle Entrate che provvede ad attribuire il codice fiscale e restituire il predetto elenco al fine di inserire il dato nell’istanza; a questo punto viene generata la comunicazione obbligatoria con la data di assunzione indicata nell’istanza. Il datore di lavoro potrà, comunque, consultare la comunicazione obbligatoria di assunzione, accedendo alla propria home page del sito internet attraverso il quale è stata inviata l’istanza di regolarizzazione. Qualora, invece, il datore di lavoro abbia dichiarato di voler concludere un contratto di lavoro, la comunicazione obbligatoria non può essere trasmessa d’ufficio, atteso che l’amministrazione non può sostituirsi alla volontà del datore di lavoro, non conoscendo il momento in cui quest’ultimo voglia procedere all’assunzione del lavoratore; quindi, in questo caso, è necessario che la comunicazione venga inviata al Ministero del Lavoro entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro, dallo stesso datore.
Laddove il lavoratore sia sprovvisto di codice fiscale, il datore di lavoro, per poter inviare la comunicazione obbligatoria al Ministero del lavoro, dovrà attendere, accedendo sul sito internet attraverso il quale ha inviato l’istanza di regolarizzazione, di visualizzare il codice fiscale provvisorio che sarà attribuito dall’Agenzia delle Entrate, sulla base di un elenco fornito dal Ministero dell’Interno.
Alla conclusione positiva della procedura di regolarizzazione con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il Ministero dell’Interno comunicherà l’esito allo stesso Ministero del lavoro che provvederà a rettificare la comunicazione obbligatoria, aggiornando tali campi e inviando l’informazione a tutte le amministrazioni attraverso il canale di cooperazione applicativa.
Le informazioni relative al permesso di soggiorno (numero titolo, data di scadenza,..) eventualmente da rettificare, verranno messe a disposizione dalla Questura attraverso appositi canali di cooperazione applicativa verso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Se la procedura di regolarizzazione si conclude negativamente, analogamente il Ministero dell’Interno comunicherà l’esito al Ministero del Lavoro, che effettuerà una comunicazione di cessazione, avente la data coincidente con quella generata dal Sistema Informatico dello Sportello unico dell’Immigrazione e inviando tale informazione a tutte le amministrazioni attraverso il canale di cooperazione applicativa.
Qualora successivamente alla presentazione dell’istanza e conseguente invio della comunicazione obbligatoria, generata automaticamente da! Sistema Informatico dello Sportello Unico dell’immigrazione, intervenga un provvedimento di diniego, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione di cessazione al Servizio competente nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.
Il datore di lavoro deve completare la procedura di emersione o regolarizzazione con la sottoscrizione, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione competente, del contratto di soggiorno, assolvendo all’obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione. Qualora, nelle more della procedura di emersione o regolarizzazione, su istanza del datore o del lavoratore, venga segnalata la sopravvenuta interruzione del rapporto di lavoro, gli Sportelli unici daranno priorità a tali procedure, convocando le parti per formalizzare la conclusione di tale rapporto.
Nell’ipotesi di regolarizzazione nei soli settori del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e di assistenza alla persona è consentito l’avvio della procedura da parte anche di più datori di lavoro sino ad un massimo di tre per un numero minimo di ore che, cumulato, corrisponda ad una retribuzione non inferiore all’assegno sociale (euro 459,83 mensili). In tal caso, il contributo forfettario è suddiviso in ragione del numero dei datori di lavoro, indipendentemente dal numero di ore oggetto del contratto e nel modello F24, utilizzato per il versamento, dovrà essere indicato l’importo frazionato, arrotondato in eccesso in caso di decimali.
Per i rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato dovrà essere assicurata la garanzia occupazionale minima di almeno 5 giornate.
La procedura di regolarizzazione è ammessa nell’ipotesi di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno non convertibile che consente di svolgere attività lavorativa – ad es. permesso di soggiorno per richiesta asilo, per lavoro stagionale – che abbia in essere un rapporto di lavoro regolarmente instaurato, anche in un settore diverso da quelli di cui al comma 3, e che sia compatibile per numero di ore residue (ad. es. part-time) alla sottoscrizione di un altro contratto di lavoro nei settori ammessi dalla norma. Diversamente, atteso che la procedura di cui al comma 1 deirart. 103, DL 34/200 riguarda l’emersione di un rapporto di lavoro irregolare o l’avvio di un nuovo rapporto di lavoro, la norma non consente l’accesso al procedimento per la conversione del permesso di soggiorno di cui si tratta nel caso di un rapporto di lavoro full-time, anche se in uno dei settori previsti.