30 December 2020

Nuovo CCNL per la Metalmeccanica Artigianato Conflavoro – Confsal



Firmato il rinnovo del CCNL per gli addetti  del settore della metalmeccanica, orafo, e odontotecnico


Il CCNL, in vigore dall’1/8/2020 al 31/7/2025, nasce a seguito della disdetta contrattuale del CCNL unico per i settori dell’Industria e dell’Artigianato della conseguente firma di due CCNL separati
Queste le retribuzioni previste per il settore Artigiano suddiviso in tre comparti e le principali variazioni normative previste dal CCNL


 


Settore metalmeccanica e installazione impianti.

































Inquadramento retributivo

Paga base conglobata

Indennità di funzione

Totale retribuzione

Primo livello € 1.748,00 € 50,00 € 1.798,00
Secondo livello € 1.536,00 € 0,00 € 1.536,00
Terzo livello € 1.477,00 € 0,00 € 1.477,00
Quarto livello € 1.392,00 € 0,00 € 1.392,00
Quinto livello € 1.341,00 € 0,00 € 1.341,00
Sesto livello € 1.278,00 € 0,00 € 1.278,00


Settore orafi, argentieri e affini

































Inquadramento retributivo

Retribuzione

Indennità di funzione

Totale retribuzione

Primo livello € 1.749,00 € 50,00 € 1.799,00
Secondo livello € 1.630,00 € 0,00 € 1.630,00
Terzo livello € 1.484,00 € 0,00 € 1.484,00
Quarto livello € 1.395,00 € 0,00 € 1.395,00
Quinto livello € 1.342,00 € 0,00 € 1.342,00
Sesto livello € 1.272,00 € 0,00 € 1.272,00


Settore odontotecnici


 

































Inquadramento retributivo

Paga base conglobata

Indennità di funzione

Totale retribuzione

Primo livello € 1.640,00 € 50,00 € 1.690,00
Secondo livello € 1.554,00 € 0,00 € 1.554,00
Terzo livello € 1.404,00 € 0,00 € 1.404,00
Quarto livello € 1.322,00 € 0,00 € 1.322,00
Quinto livello € 1.267,00 € 0,00 € 1.267,00
Sesto livello € 1.219,00 € 0,00 € 1.219,00


 


Periodo di prova
– primo livello: 6 mesi;
– altri livelli: 3 mesi


Flessibilità
In considerazione di particolari situazioni di servizio, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, è consentito alle imprese di ripartire la durata dell’orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell’orario settimanale nelle precedenti o successive settimane e comunque nell’arco di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità.


Lavoro supplementare
Le ore supplementari non sono facoltative e verranno compensate con la retribuzione di fatto maggiorata del 10%.


Lavoro notturno
Prestato tra le 22.00 e le 6.00, compensato con aliquota oraria della retribuzione di fatto applicando una maggiorazione pari al 15%.per lavoro non a turno e il 10% per lavoro a turno.


Apprendistato professionalizzante. D.Lgs.n.81/2015
Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nei livelli dal 5° al 1°, con riferimento, per quest’ultimo, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
DURATA
– 1° livello: 5 anni e 6 mesi
– Livelli dal 2° al 5°: 5 anni
 -Impiegati amministrativi: 3 anni


La durata si riduce di 6 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma post-obbligo in materia attinente alla qualifica oppure se ha già svolto presso la stessa impresa un periodo di tirocinio o stage


La durata si riduce di 12 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma di laurea in materia attinente alla qualifica
RETRIBUZIONE per operai e impiegati tecnici:
– 1° anno.: 70%
– 2° anno:75%
– 3° anno: 82%
– 4° anno: 90%
– 5° anno: 100%
– Eventuale ulteriore semestre 100%
RETRIBUZIONE per impiegati amministrativi:


– 1° anno: 70%
– 2° anno: 77%
– 3° anno: 87°


Contratto a tempo determinato
La durata massima del contratto è pari a un periodo complessivo di 24 mesi, comprese le eventuali proroghe del periodo inizialmente previsto dal contratto individuale di lavoro.


Part time
Le ore di lavoro richieste a seguito di una variazione in aumento saranno retribuite, limitatamente alle ore per cui la variazione viene richiesta, con la quota oraria della retribuzione maggiorata del 20%


Assistenza sanitaria
A decorrere dal 01 novembre 2019 sono iscritti al FONDOSANI tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti ed i collaboratori.  Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell’azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore. I contributi sono dovuti per 12 mensilità da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese.  L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad Euro 16,50 lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL. Fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito.


Ente bilaterale
Il contributo mensile da destinare in favore dell’E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di euro 7,50 suddivisi per€ 6,50 a carico azienda e € 1,00 a carico del dipendente per le mensilità previste dal presente CCNL. La quota relativa all’assistenza contrattuale a favore dell’EBIASP a carico dell’azienda per ogni lavoratore all’atto dell’adesione al presente CCNL è di euro 10,00 ; L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E. D.R. d’importo mensile pari ad euro 25,00  lordi.