30 December 2020

Posticipata “una tantum” nelle Agenzie di Viaggio Confcommercio



Siglato il 30/9/2020, tra la FIAVET e laFILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS, l’accordo che ha stabilito di posticipare al 31/3/2021, l’erogazione dell’ultima tranche di “una tantum” a favore dei lavoratori delle agenzie di viaggio.


L’intero Settore si trova ancora oggi a dover affrontare una situazione di crisi senza precedenti imputabile all’attuale emergenza sanitaria ed alle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del COVID-19 (CORONAVIRUS), che non hanno ancora permesso alle imprese turistiche di ripartire con la propria attività.
Pertanto, le Parti, alla luce di quanto discusso e condiviso in via telematica concordano di posticipare i termini previsti all’art. 151 del CCNL 24/7/2019 al 30/3/2021, fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti in materia.
Per il personale in forza alla data del luglio 2019 sarà riconosciuto, per il servizio prestato nell’ambito del rapporto di lavoro in essere alla predetta data nel corso del periodo 1/1/2019 – 30/6/2019 (carenza contrattuale), il seguente importo una tantum al 30/3/2021:

































Livelli

30 marzo 2021

A 128,25
B 118,50
1 111,00
2 101,25
3 95,25
4 90,00
5 84,75
6S 81,00
6 80,25
7 75,00


 


Per gli apprendisti, l’ammontare dell’una tantum è determinato in euro 60,00 al 30/3/2021.
Ai lavoratori che non abbiano prestato servizio per l’intero periodo di carenza contrattuale, gli importi verranno erogati pro quota, in ragione di un sesto per ogni mese intero di servizio prestato. A tal fine non verranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni verranno computate come mese intero.
Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e di contratto (ivi compresa la malattia), con esclusione dei casi di maternità ed infortunio.
Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
Gli importi una tantum di cui sopra sono erogati a titolo di indennizzo per il periodo di carenza contrattuale e non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto di legge e contrattuale né del trattamento di fine rapporto.