30 December 2020

Premio aziendale nelle Agenzia delle Entrate – Riscossione

Siglato il 3/11/2020, tra l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la UILCA, il verbale di accordo in materia di premio aziendale.

Le Parti, dopo ampia e approfondita discussione si danno reciprocamente atto di quanto segue:
1) In relazione agli impatti sulle attività di riscossione dell’Ente, dovuti al varo delle sopra menzionate misure di sostegno alle famiglie, lavoratori ed imprese per l’emergenza epidemiologica in atto che hanno previsto il differimento dei termini di pagamento e più in generale delle attività di riscossione, le Parti, allo scopo di procedere ad una neutralizzazione di tale evento, ravvisano la necessità di intervenire ad integrazione/modifica dell’Accordo già sottoscritto mediante:
– la “normalizzazione” della base di confronto (media del biennio 2018-2019) in relazione alle attività caratteristiche, attraverso l’abbattimento dei relativi indici di una misura pari al 29,9%, tenuto conto della riduzione stimata dei volumi di riscossione così come descritto al punto e) delle premesse;
– la conseguente rideterminazione dell’indicatore obiettivo così come descritto alla lettera b) delle premesse.
2) A fronte dei criteri richiamati in premessa e delle operazioni di neutralizzazione di cui al punto 1) viene rimodulato il rapporto tra i volumi delle istanze complessive medie del biennio 2018-2019, che risulterà pari a 12.900.530 (valore del precedente accordo 18.411.474 abbattuto del 29.9%) e la consistenza media di lavoratori per il biennio 2018/2019 equivalente a 7.571.
3) In relazione a quanto definito al precedente punto 2, l’indice di produttività per l’anno 2020 dovrà quindi risultare incrementato rispetto al valore di 1.704,0 riferito al biennio 2018/2019.
4) Le Parti s’impegnano, a valle dell’approvazione annuale del bilancio 2020, ad incontrarsi per verificare congiuntamente il raggiungimento del predetto obiettivo ed esprimere reciproche valutazioni.
5) Le Parti intendono specificamente confermare come pienamente validi i criteri di attribuzione, non erogazione, riduzione esclusione e non computabilità, ai fini della previdenza complementare e del TFR, del Premio previsti nel citato art. 43 del CCNL e dall’Accordo del 30/1/2020 che deve intendersi, per quanto non modificato dal presente Verbale, integralmente richiamato.