
In materia di interpretazione degli accordi, la necessità di ricostruire la comune intenzione delle parti stipulanti implica che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non è necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell’accordo, dovendosi considerare tutti gli ulteriori elementi extra-testuali. Così, la comune intenzione delle parti desunta dal loro comportamento, anche successivo al contratto, è un criterio integrativo di quello letterale, nel senso che serve a chiarirlo, e non già alternativo ad esso o, peggio, sussidiario (Corte di Cassazione, ordinanza 05 ottobre 2020, n. 21317)
Una Corte di appello territoriale, confermando la pronuncia resa dal Giudice di prime cure, aveva respinto la domanda proposta da un lavoratore al fine di accertare il suo diritto ad essere assunto da una Società, sulla base di un verbale conciliativo stipulato in sede sindacale, dalla data di cessazione di un periodo di malattia, ed al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni spettanti.
Ad avviso della Corte, l’accordo conciliativo era da qualificarsi quale contratto preliminare e consentiva al lavoratore la proroga della data di assunzione, proroga tempestivamente richiesta e correttamente documentata tramite invio di certificati. Tuttavia, l’inerzia tenuta dal medesimo per circa quattro anni, seppur insufficiente a provare la volontà di rinuncia alla costituzione del rapporto di lavoro, era sintomatica del disinteresse allo svolgimento della prestazione con conseguente insussistenza di un pregiudizio da risarcire.
Avverso la sentenza la Società propone così ricorso in Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione delle norme in materia di interpretazione degli atti negoziali (artt. 1362 e seguenti c.c.). In particolare, la medesima rileva che l’uso nel verbale conciliativo del termine “preavviso”, per consentire una eventuale proroga della data di assunzione, riguardava il caso di eventuali proroghe della scadenza del contratto a termine intrattenuto con il precedente datore di lavoro e non per altre ragioni arbitrarie, come la malattia. Dunque, a fronte di un tenore letterale chiaro e incontrovertibile, non vi era alcun bisogno di ricorrere al criterio del comportamento successivo delle parti, concernente la richiesta della Società di fornire i certificati medici relativi allo stato di malattia.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato. Difatti, senza indicare l’errore ermeneutico compiuto dalla sentenza impugnata, il ricorrente censura l’interpretazione data dalla Corte territoriale alla clausola dell’accordo, sostenendo che il termine “preavviso” doveva essere riferito solamente alle vicende riguardanti il rapporto a termine in corso con il precedente datore di lavoro.
In materia di interpretazione del contratto, i criteri ermeneutici (artt. 1362 e seguenti, c.c.) sono governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività laddove l’applicazione dei primi risulti, da sola, sufficiente a rendere palese la “comune intenzione delle parti stipulanti”.
Tuttavia, la necessità di ricostruire quest’ultima senza “limitarsi al senso letterale delle parole”, ma avendo riguardo al “comportamento complessivo” dei contraenti, comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non è necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell’accordo. In altri termini, il significato delle dichiarazioni negoziali non è un “prius”, ma l’esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extra-testuali, indicati dal Legislatore (Corte di Cassazione, sentenza n. 14432/2016).
Così, la comune intenzione delle parti desunta dal loro comportamento, anche successivo al contratto, è un criterio integrativo di quello letterale, nel senso che serve a chiarirlo, e non già alternativo ad esso o, peggio, sussidiario (Corte di Cassazione, sentenza n. 24560/2016).
Orbene, nella sentenza impugnata è congrua e plausibile la ricognizione della comune volontà delle parti contraenti, alla luce del complessivo regolamento negoziale, in quanto si pone correttamente in risalto che il contenuto contrattuale faceva effettivamente riferimento al “preavviso” per individuare la data di assunzione e di eventuale proroga (e non al rapporto di lavoro a termine con il precedente datore di lavoro, peraltro non suscettibile di alcun preavviso) e che tale interpretazione era confortata dal comportamento successivo delle parti, con la comunicazione del lavoratore dello stato di malattia e della conseguente richiesta della Società, dell’invio della relativa documentazione.