30 December 2020

Protocollo sicurezza covid-19 siglato dal Ministero dell’Interno

Siglato il 2/10/2020, tra il Ministero dell’Interno e la CGIL-FP, la CISL-FP, la UIL-PA, la CONFINTESA FP, la CONFSAL – UNSA, la FLP, la USB-PI, OO.SS. DIRIGENTI AREA I.a, la CGIL FP, la CISL FP, la UIL PA, AN MI ASSOMED SIVEMP FPM, DIRSTAT, CONFSAL-UNSA, UNADIS, FP CIDA, SINPREF, SNADIP-CISAL AP-Associazione Prefettizi, il protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza in ordine all’emergenzasanitaria da “covid-19” integrazione.

il Protocollo sottoscritto in data 28/5/2020 è integrato con le previsioni di seguito riportate:
a) l’operatività degli uffici centrali e periferici dovrà essere adeguata alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31/12/2020, il lavoro dei dipendenti e l’erogazione dei servizi dovranno essere organizzati attraverso la flessibilità deN’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale;
b) fino al 31/12/2020, il lavoro agile dovrà essere applicato al 50%, a rotazione, del personale impiegato in attività che possono essere svolte anche da remoto a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente;
c) i responsabili di vertice delle articolazioni centrali e periferiche, anche tenendo conto della specifica esperienza sinora maturata nei rispettivi contesti organizzativi e territoriali, dovranno aggiornare la mappatura delle attività “smartizzabili”, curando, altresì, di assicurare in presenza le seguenti attività: segreteria organismi responsabili di vertice delle articolazioni centrali e periferiche; ufficio cifra e segreteria di sicurezza; servizi a diretto contatto con l’utenza non svolgibili in via telematica; servizi ausiliari e di anticamera e di manovalanza. In presenza di eventi di carattere straordinario e non programmabili, i predetti responsabili potranno ampliare le attività da svolgere in presenza per il settore interessato e per l’intera durata dell’evento;
d) i dirigenti degli uffici dovranno, a loro volta, curare la ricognizione del personale impiegato nelle attività individuate nella mappatura di cui al punto precedente, programmare le attività delle unità organizzative applicando modalità alternate di lavoro in presenza e da remoto e introducendo meccanismi che consentano l’accesso allo smart working, a rotazione, al 50% del personale impiegato in attività smartizzabili, tenendo conto di quanto precisato nel presente protocollo in materia di contrattazione;
e) è in facoltà del dipendente chiedere di prestare la propria attività lavorativa esclusivamente in presenza, purché siano assicurate le condizioni di sicurezza previste dalla normativa, dai protocolli e dal Documento di Valutazione del Rischio;


analogamente, il personale che in una prima fase ha scelto il lavoro in presenza può chiedere, successivamente, di essere ammesso al lavoro agile;
f) il lavoro agile è considerato come attività di servizio pari a quello prestato in presenza e non incide sulla natura giuridica e retributiva del rapporto di lavoro;
g) fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità, accertata dal medico competente neN’ambito della sorveglianza sanitaria, hanno diritto allo svolgimento delle prestazioni in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;
h) fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, ovvero una persona immunodepressa, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
i) il lavoro agile si applica, al dipendente per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta a seguito di contatto verificatosi all’intemo del plesso scolastico, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa; qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio minore di anni quattordici, disposta a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico; per tali periodi di congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.