
La parola passa alle Sezioni Unite della Cassazione che dovranno risolvere il contrasto formatosi in giurisprudenza in merito alla prova di regolarità della notifica degli atti tributari eseguita mediante servizio postale, nelle ipotesi di temporanea irreperibilità del destinatario: è sufficiente la prova di spedizione della raccomandata oppure è necessario l’avviso di ricevimento firmato dal contribuente (Ordinanza 08 ottobre 2020, n. 21714)
La decisione della Cassazione è stata sollecitata dal caso di una contribuente che ha impugnato la cartella di pagamento per omesso o inesatto versamento dell’IRPEF, contestando la giuridica inesistenza o comunque la nullità delle notificazioni degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella.
Nella fattispecie, la notifica degli avvisi di accertamento è stata effettuata a mezzo del servizio postale, senza consegna da parte dell’addetto al recapito, per temporanea assenza del destinatario (nonché delle persone abilitate a riceverli); quindi, gli avvisi di accertamento sono stati depositati presso l’ufficio postale (e non ritirati entro il termine di dieci giorni). Ai fini della prova della regolarità della notifica, sono stati prodotti gli avvisi di ricevimento recanti l’annotazione dell’agente postale di avvenuta spedizione (con data e numero della missiva) della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.).
I giudici tributari hanno respinto il ricorso ritenendo accertata la regolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento prodromici all’opposta cartella, effettuate a mezzo del servizio postale.
La pronuncia è stata impugnata dal contribuente che ha eccepito, tra l’altro la nullità delle notifiche degli avvisi di accertamento in quanto eseguite a mezzo del servizio postale, ma non perfezionate per mancata produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) del plico, previste in caso di temporanea irreperibilità del destinatario (cd. “irreperibilità relativa”).
In altri termini, la questione su cui è chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione è:
in che modo deve essere provata, giudizialmente, la regolarità del procedimento notificatorio compiuto a mezzo posta nell’ipotesi della cd. “irreperibilità relativa del destinatario”, considerato che la normativa in materia fa obbligo all’operatore postale di dare notizia al destinatario del compimento delle relative formalità e del deposito del piego presso l’ufficio postale “mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
La questione, però, è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte Suprema, in considerazione dei diversi e opposti indirizzi assunti in materia dalla giurisprudenza della stessa Corte Suprema, rinviando la questione alle Sezioni Unite per la composizione del contrasto giurisprudenziale e la definizione di un indirizzo univoco.
TESI N. 1 – PROVA DELLA SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA C.A.D.
Secondo tale indirizzo, la notificazione a mezzo posta, qualora l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta la sola prova della spedizione della missiva raccomandata cd. C.A.D. (che si evince dal numero della raccomandata di spedizione indicata sull’avviso di ricevimento) e non anche della sua avvenuta ricezione.
L’interpretazione si basa, valorizzandone il significato sistematico, sul disposto precettivo della norma secondo cui “la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata” di comunicazione dell’avviso di deposito del piego.
Con tale espressa e puntuale previsione, in caso di irreperibilità temporanea del destinatario dell’atto, il legislatore ha inteso correlare, in via assoluta e generale (in tal senso deponendo l’utilizzo della locuzione “comunque”), il perfezionamento dell’iter notificatorio a mezzo posta all’evento “spedizione” (e non già ricezione) della cd. C.A.D., e precisamente al decimo giorno successivo all’invio della raccomandata.
La fattispecie complessa costituita dalla spedizione della C.A.D. e dal decorso del tempo prescritto, realizza, per chiara opzione positiva, la conoscenza legale dell’atto ad opera del destinatario, rilevante (salva un’anteriore conoscenza effettiva, conseguita con il materiale ritiro del piego prima del trascorrere dei dieci giorni) quale dies a quo per l’esplicazione delle attività difensive legate all’atto notificato (ad esempio, per l’impugnativa giurisdizionale dell’atto impositivo tributario).
La norma realizza – contemperandoli – due diversi e contrapposti interessi:
– quello del notificante, acché sia comunque assicurato un termine finale per il perfezionamento del procedimento di notificazione dallo stesso promosso, spirato il quale, appunto, “la notificazione si ha per eseguita” anche in mancanza di ritiro del piego depositato da parte del destinatario, che pertanto, da tale momento, “ha la legale conoscenza dell’atto”;
– quello del notificato – nei casi di mancato recapito del piego – a disporre di un termine ragionevole per il ritiro dello stesso presso l’ufficio postale preposto alla consegna, dal momento che la previsione di tale termine risponde al fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell’atto notificatogli.
In questa prospettiva, l’avviso di ricevimento (quello presentato dall’ufficiale giudiziario o dal messo notificatore all’ufficio postale, unitamente alla busta chiusa contenente l’atto da notificare) è documento idoneo e ad un tempo sufficiente a dare prova della ritualità del procedimento notificatorio.
Non si ritiene necessaria la dimostrazione della ricezione della C.A.D. ad opera del destinatario, ovvero la produzione del secondo avviso di ricevimento, quello concernente la raccomandata informativa: siffatta comunicazione, tenuto conto del suo contenuto (riferito unicamente alle attività svolte dall’agente postale, senza alcuna notizia sull’intrinseco dell’atto notificato), configura soltanto una modalità di rafforzamento dell’iter notificatorio già perfezionatasi.
TESI N. 2 – PROVA DEL RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA C.A.D.
Secondo tale tesi, invece, in tema di notificazione a mezzo posta, la prova dei perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.
L’interpretazione della norma qui formulata reputa “imprescindibile” per il vaglio di regolarità della notifica, l’esibizione in giudizio anche dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la C.A.D., in considerazione del fatto che solo la verifica dell’effettivo e corretto inoltro di tale avviso di ricevimento a cura dell’ufficiale postale consente di acquisire la prova che sia stata garantita al notificatario l’effettiva conoscenza dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale.
Con la premessa che “le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario, perché sia assicurata una reale tutela al diritto di difesa riconosciuto dalla Costituzione, devono essere ispirate ad un criterio di effettività”, viene posto in evidenza che dall’avviso di ricevimento, e dalle annotazioni che l’agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, può emergere che la raccomandata non è stata consegnata perché il destinatario risulta trasferito, oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rivelano che l’atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’interessato e che, dunque, l’effetto legale tipico, a tale evento ancorato, non si è prodotto.
L’ulteriore adempimento processuale gravante sul notificante (ed il conseguente controllo giudiziale) è postulato, implicitamente ma inequivocabilmente, dalla previsione normativa che impone la spedizione della C.A.D. con raccomandata non semplice, bensì corredata da avviso di ricevimento, il quale deve pertanto essere allegato all’originale dell’atto, a pena di nullità della notifica.
In tale impostazione, il perfezionamento della notifica per il destinatario con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata della C.A.D. degrada ad “effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l’allegazione dell’avviso di ricevimento, le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata”.