30 December 2020

Pubblicato l’avviso per accedere agli interventi del Fondo nuove competenze


I datori di lavoro, in seguito alla pubblicazione del relativo Avviso, possono ora presentare istanza ad Anpal per accedere agli interventi del Fondo nuove competenze. I contributi erogati da Anpal attraverso il Fondo remunerano ai datori di lavoro il costo del personale, comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, relativo alle ore di frequenza dei percorsi formativi di sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi stipulati. La misura mira a innalzare il livello del capitale umano e risponde, da un lato, alla necessità di accompagnare la fase di ripresa delle imprese, e dall’altro sostiene i lavoratori nell’accrescere e rinnovare le proprie competenze e la capacità di adattarsi al cambiamento (Anpal, comunicato 4 novembre 2020).


Istituito presso Anpal dal decreto legge “Rilancio” (art. 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato dall’art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104), il Fondo nuove competenze (FNC) è attuato sulla base delle disposizioni del decreto interministeriale del 22 ottobre 2020 (si veda, Primo piano “Fondo Nuove Competenze: applicazione della misura e utilizzo delle risorse” del 23/10/2020).
Con Determina n. 461, l’Anpal ha pprovato l’Avviso, e i relativi allegati, finalizzato a dare attuazione al Fondo, rendendo note le modalità per l’accesso allo stesso.


Destinatari
Sono destinatari del contributo tutti i datori di lavoro privati che, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del richiamato Decreto Legge n. 34/2020, abbiano stipulato entro il 31 dicembre 2020 gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.
Sono interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione, per i quali è ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall’accordo collettivo.


Istanza di contributo
La presentazione delle istanze, sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato, può avvenire a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul sito di ANPAL. La eventuale delega deve avvenire per iscritto e deve essere allegata all’istanza di contributo, corredata dal documento di identità del delegante.
L’istanza può essere sottoscritta anche digitalmente e può essere per singola azienda o cumulativa.
All’istanza, sia singola che cumulativa, deve essere allegata la seguente documentazione:
– l’accordo collettivo conforme a quanto stabilito dall’art. 88, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020, dall’art. 3 (Requisiti dell’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro) del Decreto di attuazione;
– il progetto formativo con le caratteristiche previste dall’art. 5 (Progetto per lo sviluppo delle competenze e soggetti erogatori) del Decreto di attuazione;
– l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze, secondo lo schema previsto;
– eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di identità del delegante.
Nel caso di presentazione dell’istanza da parte di un Fondo Interprofessionale o del Fondo per la Formazione e il sostegno al reddito, l’accordo sindacale di rimodulazione dell’orario di lavoro deve essere stipulato e allegato per ogni impresa aderente.
Il datore di lavoro che richiede il contributo a valere sul FNC deve assicurare di non ricevere per il costo del lavoro delle stesse ore altri finanziamenti pubblici.


Istruttoria
L’istruttoria delle istanze di contributo avviene secondo il criterio cronologico di presentazione, a tal fine fa fede data e ora della presentazione dell’istanza di contributo tramite PEC o tramite applicativo.
In caso di documentazione incompleta ANPAL invia al soggetto richiedente una richiesta di integrazioni e/o chiarimenti rispetto alla documentazione ricevuta. Il soggetto richiedente, entro e non oltre 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, provvede a trasmettere la documentazione integrativa e/o i chiarimenti richiesti, pena la sospensione dell’istanza e la decadenza dell’ordine cronologico di presentazione.
In caso di non adeguatezza e completezza della documentazione e delle integrazioni presentate, l’istanza è rigettata.
Il rigetto dell’istanza non preclude la possibilità di presentare una nuova istanza.
Ai fini dell’approvazione dell’istanza, ANPAL richiede alle Regioni/Province Autonome interessate di esprimere, tenendo conto anche della programmazione regionale, un parere sul progetto formativo.
Decorsi i 10 giorni dalla data di richiesta il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso.
In funzione dell’esito delle verifiche del possesso dei requisiti e del parere della Regione interessata dal progetto formativo, ANPAL approva o rigetta l’istanza di contributo. In entrambi i casi al soggetto richiedente è notificato l’esito. Nel caso di approvazione la notifica è corredata dell’informazione relativa al contributo massimo erogabile.


Realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze
I percorsi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall’approvazione della domanda. Nel caso di istanza presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori il termine finale per realizzare i percorsi di sviluppo è elevato a 120 giorni.


Erogazione del contributo
L’erogazione del contributo è eseguita da INPS, su richiesta di ANPAL, in due tranche: anticipazione del 70% e saldo.
ANPAL ricevuta la documentazione di richiesta di saldo procede con i controlli necessari e i calcoli per la determinazione del contributo in funzione delle realizzazioni.
Completate le verifiche, in funzione delle realizzazioni ANPAL determina il contributo riconoscibile a saldo. Nello specifico caso in cui le realizzazioni determinino un importo inferiore a quanto erogato a titolo di anticipazione, si procede al recupero di parte dell’anticipo erogato.
Una volta determinato l’importo finale riconosciuto, INPS, su richiesta di ANPAL, eroga il saldo.


Presentazione e gestione delle istanze e delle richieste di saldo
ANPAL metterà a disposizione un applicativo dedicato alla presentazione e gestione delle istanze di contributo e delle richieste di saldo. Necessario sarà il possesso di identità SPID.
Con successiva comunicazione di ANPAL sarà indicata la data dalla quale l’applicativo diverrà operativo per la presentazione dell’istanza e per la richiesta di saldo. Fino a tale comunicazione la presentazione delle istanze e delle richieste di saldo avverrà tramite PEC all’indirizzo dedicato fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it, allegando la documentazione prevista.


Monitoraggio
ANPAL provvede a svolgere due diversi monitoraggi sul FNC. Il monitoraggio delle risorse finanziarie avviene con cadenza trimestrale dando comunicazione degli esiti a tutte le Amministrazioni interessate. Il monitoraggio fisico dei risultati raggiunti, attraverso la redazione di note informative periodiche che saranno pubblicate sul sito istituzionale di ANPAL.
Per quanto non espressamente previsto dall’Avviso si applicano le norme europee, nazionali e regionali applicabili attualmente vigenti in materia.