30 December 2020

Regime “flat tax” per i pensionati dall’estero che si trasferiscono nel Mezzogiorno

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul regime fiscale previsto in favore delle persone fisiche titolari di redditi da pensione estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno (Circolare 17 luglio 2020, n. 21/E)

Secondo la previsione del TUIR (art. 24-ter, introdotto dalla Legge di Bilancio 2019), a partire dal periodo di imposta 2019, è riconosciuto un regime fiscale agevolato in favore delle persone fisiche non residenti, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Il regime agevolato consente di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 7 per cento sui redditi di qualunque categoria prodotti all’estero in luogo della tassazione ordinaria (“Flat Tax Pensionati”).
Il beneficio è riconosciuto a condizione che la residenza sia trasferita in taluni Comuni del Mezzogiorno ed è fruibile per un massimo di 10 periodi d’imposta a partire da quello di prima opzione.
L’obiettivo dell’agevolazione è quello di favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, da parte di persone fisiche non residenti titolari di redditi da pensione di fonte estera. Le risorse provenienti dall’imposta sostitutiva sono interamente destinate ai poli universitari tecnico-scientifici del sud per assegni di ricerca e progetti innovativi.
Sotto il profilo soggettivo, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’agevolazione interessa i soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Rientrano in tale nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo). Sono esclusi, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.
Ulteriore condizione per l’applicazione del regime agevolato è che la persona trasferisca la propria residenza fiscale da un Paese estero con il quale è in vigore un accordo di cooperazione amministrativa in Italia e, in particolare, in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti e in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nella zone colpite da sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.


Inoltre, per fruire della Flat Tax Pensionati occorre che la persona fisica non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato, per almeno 5 periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace a partire dal periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia.
Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione del beneficio, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che l’imposta sostitutiva può essere applicata ai redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, individuati in base alle norme del TUIR in materia di credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. In altri termini si adotta il criterio basato sulla lettura “a specchio”, per cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei criteri di collegamento enunciati nei confronti dei soggetti non residenti per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato (art. 23 del TUIR), applicati con un metodo rovesciato. Ad esempio, si possono considerare redditi prodotti all’estero, suscettibili di rientrare nella “flat tax”, gli interessi derivanti da conti correnti bancari corrisposti da soggetti esteri o la plusvalenza realizzata a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate in società estere, negoziate in mercati regolamentati. Restano esclusi, invece, tutti i redditi prodotti in Italia, che saranno assoggettati a tassazione secondo il regime ordinario.
In presenza dei requisiti richiesti l’opzione per la “Flat Tax Pensionati” dev’essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. L’opzione esercitata ha effetti anche per i periodi d’imposta successivi, salvo che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti o di revoca dell’opzione. Per l’applicazione del regime agevolato a partire dal 2019, l’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2020.
Con riferimento all’esercizio dell’opzione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si ritiene valida sia se esercitata con la dichiarazione annuale presentata nei termini ordinari, sia se esercitata con la dichiarazione tardiva e o integrativa/sostitutiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario (fatta salva in tale evenienza l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo”). Peraltro, qualora sia stata versata l’imposta sostitutiva entro il termine del versamento del saldo IRPEF, ma non sia stata perfezionata l’opzione in sede dichiarativa, è possibile avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis” e sanare l’omissione esercitando l’opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo (si ricorda che ai fini della remissione in bonis deve essere versato altresì un importo pari a 250,00 euro. Qualora non ci si avvalga della remissione in bonis, nonostante il versamento tempestivo dell’imposta sostitutiva, l’opzione per il regime agevolato non si considera perfezionata.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la remissione in bonis non può essere esercitata nell’ipotesi di omesso versamento totale o parziale dell’imposta sostitutiva relativa al primo periodo d’imposta entro il termine ordinario di esercizio dell’opzione.


Il versamento dell’imposta deve essere effettuato, tramite modello F24, in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, utilizzando il codice tributo “1899” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF – Pensionati Esteri Nuovi Residenti. Ai redditi prodotti all’estero assoggettati all’imposta sostitutiva non si applica alcun’altra imposta sostitutiva o ritenuta (compresa la “ritenuta d’ingresso”). Al fine di evitare eventuali ipotesi di doppia imposizione nell’annualità di trasferimento della residenza, l’eventuale imposta già trattenuta può essere utilizzata in compensazione ovvero recuperata presentando istanza di rimborso. L’imposta sostitutiva versata per accedere al regime non può essere compensata in alcun modo con altre imposte, neppure se riguardanti i medesimi flussi reddituali. Una volta esercitata l’opzione è possibile rilasciare un’apposita dichiarazione agli intermediari che eventualmente intervengono nella riscossione di redditi esteri i quali possono scegliere di non applicare alcuna imposta.


La Circolare n. 21/E del 2020 approfondisce, altresì, gli aspetti riguardanti l’esonero dall’obbligo di monitoraggio, dal pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE, la durata e la revoca dell’opzione, la cessazione degli effetti del regime, nonché gli effetti derivanti dalla fuoriuscita dal regime e l’ipotesi di decesso del neo residente.