
In materia di reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro, laddove il giudizio del Servizio di prevenzione della Asl non sia stato ancora espresso o il giudizio del medico competente o del predetto Servizio sia espresso in termini di idoneità senza limitazioni o prescrizioni, questo non costituisce condizione ostativa alla realizzazione dell’intervento di reinserimento lavorativo. Quando, invece, il medico competente o il Servizio di prevenzione della Asl abbiano espresso un giudizio di idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente, detto giudizio ha valore di imprescindibile elemento di valutazione, ai fini dell’elaborazione del progetto di reinserimento lavorativo (Circolare Inail n. 34/2020).
L’articolo 1, co.166, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, nell’attribuire all’Inail competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, opera un completamento del modello di tutela garantita dall’Istituto finalizzata, a seguito del verificarsi dell’evento lesivo, al reintegro dell’integrità psicofisica degli infortunati e dei lavoratori affetti da malattia professionale per un tempestivo reinserimento sociale e lavorativo, in coerenza con il sistema di protezione sociale contro i rischi da lavoro. In attuazione di tale disposizione, con la determinazione presidenziale 11 luglio 2016, n. 258, l’Inail ha emanato il “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”, modificato e integrato con la determinazione presidenziale 19 dicembre 2018, n. 527.
L’articolo 3 del Regolamento, in particolare, individua quali soggetti destinatari degli interventi di reinserimento e di integrazione lavorativa tutti i lavoratori con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail che, a seguito delle menomazioni conseguenti all’evento lesivo di origine lavorativa o del relativo aggravamento e delle connesse limitazioni funzionali, necessitano di progetti personalizzati mirati a consentire o ad agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa.
Le circolari Inail n. 51/2016 e n. 30/2017 indicano quale atto preliminare all’avvio del procedimento di definizione dei predetti progetti, il giudizio formulato dal medico competente o dal Servizio di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale (Asl), da cui risulti l’idoneità parziale temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero l’inidoneità temporanea o permanente del lavoratore.
Tuttavia, dal monitoraggio periodico sull’applicazione del Regolamento e delle relative circolari attuative, è emerso che, nella prassi, le disposizioni delle predette circolari sono state interpretate nel senso di ritenere che il giudizio di idoneità parziale temporanea o permanente, ovvero di inidoneità temporanea o permanente espresso dal medico competente o dal Servizio di prevenzione dell’Asl costituisca presupposto imprescindibile ai fini dell’erogazione degli interventi di reinserimento e di integrazione lavorativa. Ne è conseguito che, in taluni casi, pur essendo stata riscontrata dall’Istituto la ricorrenza dei presupposti sostanziali per l’avvio di un progetto di reinserimento, lo stesso non è stato elaborato e attuato perché nessun giudizio era stato ancora formulato dal Servizio di prevenzione della Asl o perché il giudizio espresso dal medico competente o dal predetto Servizio non recava alcuna indicazione di limitazioni e/o prescrizioni.
Tale interpretazione, pur essendo giustificata dalla formulazione letterale delle disposizioni di cui alle citate circolari, risulta in contrasto con l’esigenza di tempestività dell’intervento di reinserimento e non coerente con il quadro normativo di riferimento.
La finalità perseguita dalle disposizioni sovranazionali e nazionali di garantire la piena ed effettiva partecipazione dei disabili alla società su base di eguaglianza con gli altri soggetti, così come sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, con riferimento alla dimensione lavorativa è coerentemente declinata dall’articolo 2, co. 3, del Regolamento UE n.651/2014 che definisce la persona disabile come “[…] chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente di lavoro su base di eguaglianza con gli altri lavoratori”. Nello stesso solco, si inserisce il co. 3 bis dell’articolo 3, del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, aggiunto dal DL 28 giugno 2013, n. 76, che obbliga i datori di lavoro ad adottare accomodamenti ragionevoli finalizzati a “garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità”. Ne consegue che, affinché ricorra l’obbligo degli accomodamenti ragionevoli e, quindi, ricorrano i presupposti per l’intervento dell’Istituto, ai sensi dell’articolo 1, co. 166, della L. n. 23 dicembre 2014, n. 190, è sufficiente che la disabilità, pur non limitando la possibilità di continuare a prestare l’attività lavorativa nella mansione specifica, renda tuttavia più faticosa e difficoltosa la suddetta prestazione lavorativa, con conseguente alterazione della condizione di parità rispetto agli altri lavoratori e connesso rischio di discriminazione.
Pertanto, nella situazione sopra descritta, pur non sussistendo le condizioni che giustificano un giudizio di idoneità parziale temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente, sono ravvisabili i presupposti dell’obbligo di adozione di accomodamenti ragionevoli da parte del datore di lavoro, che legittimano la proposta di quest’ultimo all’Istituto di attivazione di un progetto personalizzato.
Il giudizio del medico competente o del Servizio di prevenzione dell’Asl costituisce declinazione della accertata disabilità in termini di idoneità a una specifica mansione in un determinato contesto lavorativo, la mancanza dello stesso non può costituire elemento ostativo all’individuazione degli interventi necessari al reinserimento lavorativo della persona con disabilità da lavoro.
Nel caso in cui, invece, il predetto giudizio sia stato espresso dal medico competente o dal Servizio di prevenzione della Asl in termini di idoneità senza prescrizioni o limitazioni, occorre tener presente che tale giudizio si traduce nell’accertamento della possibilità di continuare a svolgere la specifica attività lavorativa senza però elidere la sussistenza della menomazione e delle conseguenti limitazioni funzionali che potrebbero rendere disagevole la prosecuzione di detta attività.
L’accertamento del predetto presupposto è di competenza dell’Inail che, appunto, accerta l’esistenza della menomazione e delle conseguenti limitazioni funzionali potenzialmente idonee a creare ostacoli allo svolgimento dell’attività lavorativa. L’Istituto, pertanto, può avviare l’elaborazione di un progetto o valutare il progetto proposto dal datore di lavoro di abbattimento/superamento di barriere architettoniche per un lavoratore che, pur dichiarato idoneo alla mansione specifica, abbia difficoltà di accesso alla postazione di lavoro, a causa delle menomazioni conseguenti all’evento lavorativo. Le stesse considerazioni valgono per l’adattamento della postazione di lavoro che, pur essendo a norma, necessiti di interventi utili a ridurre il peculiare disagio che al lavoratore stesso sia derivato rispetto agli altri lavoratori, in conseguenza della menomazione causata dall’evento lesivo.
Infine, l’attivazione di un progetto personalizzato può avvenire anche nei confronti di un lavoratore idoneo alla mansione specifica, ma che abbia necessità, a causa delle conseguenze menomative dell’evento lavorativo subito, di una personalizzazione dei dispostivi di protezione individuale nonostante tale tipologia di intervento non sia espressamente prevista dall’articolo 1, co. 166, della legge n. 23 dicembre 2014, n. 190. Tale l’elencazione non deve essere infatti ritenuta esemplificativa e, dunque, la personalizzazione dei dispositivi di protezione individuale può essere inclusa nel novero degli interventi di reinserimento quando risulti funzionale al raggiungimento dell’obiettivo indicato dalla normativa comunitaria e da quella nazionale.
Tutto ciò premesso, l’Inail precisa che, laddove il giudizio del Servizio di prevenzione della Asl non sia stato ancora espresso o il giudizio del medico competente o del predetto Servizio sia espresso in termini di idoneità senza limitazioni o prescrizioni, questo non può costituire, ferma restando l’imprescindibilità della condivisione del progetto da parte del lavoratore e del datore di lavoro, condizione ostativa alla realizzazione dell’intervento di reinserimento lavorativo.
Quando, invece, il medico competente o il Servizio di prevenzione della Asl abbiano espresso un giudizio di idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente, detto giudizio ha valore di imprescindibile elemento di valutazione, ai fini dell’elaborazione del progetto di reinserimento lavorativo.