30 December 2020

Retribuzione e prospetti paga, la dicitura “per quietanza” inverte l’onere della prova


In presenza di prospetti paga contenenti gli elementi della retribuzione e una specifica dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, l’onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente. La dicitura “per ricevuta e quietanza” in calce al prospetto, tuttavia, non è assimilabile ad una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto, per cui il dipendente ha comunque la possibilità di annullare la parte della dicitura “per quietanza”, laddove non corrispondente alla situazione di fatto (Corte di Cassazione, ordinanza 03 dicembre 2020, n. 27749)


Una Corte di Appello territoriale, confermando la sentenza di primo grado, seppur con un percorso motivazionale parzialmente diverso, respingeva la domanda di un lavoratore, volta ad ottenere il pagamento delle retribuzioni risultanti dai prospetti paga ricevuti.
Nella fattispecie, le buste paga prodotte dalla società per il periodo in contestazione erano tutte sottoscritte dal lavoratore “per ricevuta e quietanza”; il lavoratore, dal canto suo, non contestava l’avvenuta sottoscrizione, ma sosteneva che la stessa sarebbe stata unicamente apposta per ricevuta del documento e non anche per quietanza. Ad avviso della Corte di merito, tuttavia, era evidente che la sottoscrizione fosse apposta per entrambe le causali, considerato anche il fatto che, se così non fosse stato, il lavoratore avrebbe potuto e dovuto annullare la parte della dicitura “quietanza” non corrispondente alla situazione di fatto.
Il giudizio, quindi, non poteva essere espresso in termini di verosimiglianza dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni, ma andava ancorato alla valutazione degli elementi probatori disponibili.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione il lavoratore, lamentando che, a norma dell’art. 1370 c.c., in presenza della dicitura ambigua “per ricevuta e quietanza” sulla busta paga prestampata dal datore di lavoro, la sottoscrizione del lavoratore sotto di essa debba interpretarsi in senso favorevole al medesimo.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato.
Per consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità, è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione. Detti prospetti, anche se sottoscritti dal prestatore d’opera con la formula “per ricevuta”, non sono sufficienti per ritenere delibato l’effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell’avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento.
Tuttavia, laddove si sia in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione e altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, l’onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 9503/2015); prova che, nel caso di specie, non è stata fornita.
In ogni caso, il principio in base al quale le clausole contrattuali che pongono in essere condizioni generali di contratto (art. 1370 c.c.) si interpretano, nel dubbio, contro chi ha predisposto tale clausola, ossia in favore del contraente più debole, non vale nelle ipotesi di contratti stipulati individualmente, ma solo in quella di contratto concluso mediante moduli o formulari, predisposti da uno dei contraenti e da sottoporre ad una pluralità di eventuali controparti, le quali non hanno alcun potere di influenzare il contenuto del contratto (Corte di Cassazione, sentenza n. 3392/2001).
In altri termini, la dicitura “per ricevuta e quietanza” in calce al prospetto paga da fare sottoscrivere al lavoratore, non è assimilabile ad una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari, trattandosi, nel caso di specie, di una ipotesi di contratto individuale di lavoro ed avendo il dipendente la possibilità di annullare la parte della dicitura “per quietanza”, laddove non corrispondente alla situazione di fatto.