30 December 2020

Rientra nel bonus facciate l'”altana veneziana”


Gli interventi effettuati sull’altana veneziana, salvo il rispetto di tutti i requisiti e l’effettuazione degli adempimenti previsti, possono essere ammessi al c.d. “bonus facciate” (Agenzia delle Entrate – Risposta 12 novembre 2020, n. 543).

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «Decreto rilancio») ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. “superbonus”).
L’articolo 121 del medesimo Decreto rilancio ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. “sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La circolare n. 24/E del 2020, al paragrafo 7.2, ha chiarito che gli interventi per i quali è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura, ai sensi del citato articolo 121, sono gli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
b) efficienza energetica indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (c.d. “ecobonus”), nonché gli interventi di efficienza energetica che danno diritto al “superbonus”;
c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (c.d. “sismabonus”), compresi quelli che danno diritto al “superbonus”;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il c.d. “bonus facciate” introdotto dall’articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, compresi quelli che danno diritto al “Superbonus”;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63 del 2013, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.
Nel caso di specie, l’istante afferma di voler effettuare spese per interventi rientranti nelle tipologie di cui alle lettere a), b) e d) summenzionate e chiede se è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura previsti dal citato articolo 121, pur essendo l’istante medesimo un contribuente in regime forfetario.
L’Agenzia ritiene che l’istante, contribuente c.d. “forfetario”, salvo il rispetto di tutti i requisiti per la fruizione delle agevolazioni in parola e l’effettuazione degli adempimenti previsti, potrà esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del Decreto rilancio.
Con riferimento all’ammissibilità al c.d. “bonus facciate” delle spese per interventi sull’elemento architettonico denominato “altana veneziana”, l’Agenzia osserva che la detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti – c.d. “bonus facciate” – è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020).
Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, al paragrafo 2, ha precisato che “la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali […].
In particolare, la detrazione spetta per:
– interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
– interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
– interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.
La ratio della normativa in esame, dunque, è incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.
L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”.
Alla luce di quanto sopra l’Agenzia, considerata la particolarità dell’elemento architettonico denominato “altana veneziana” e tenuto conto che si tratterebbe di un elemento “assimilabile ad un balcone che sta in aggetto alla facciata, ossia ad un elemento architettonico aggiunto […] chiaramente percepibile dal suolo pubblico” che, dunque, “contribuisce senza dubbio al decoro dell’edificio”, ritiene che gli interventi effettuati sull’altana medesima, salvo il rispetto di tutti i requisiti e l’effettuazione degli adempimenti previsti, possano essere ammessi al c.d. “bonus facciate”.