30 December 2020

Senza partita IVA i compensi dei “minimi” vanno tra i redditi diversi

Con Risposta ad interpello n. 299 del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi riferiti all’attività professionale esercitata in regime dei minimi, riscossi dopo la chiusura della partita IVA, vanno indicati in dichiarazione, ai fini della tassazione, tra i “redditi diversi” derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Il caso rappresentato riguarda un contribuente che svolgeva attività professionale esercitata in regime dei minimi. Dopo qualche anno dalla cessazione dell’attività professionale (e, dunque, della partita IVA) ha riscosso alcuni crediti riferiti alla stessa attività.
I compensi risultano regolarmente certificati da fattura emessa prima della cessazione dell’attività, ma non hanno concorso alla determinazione del reddito in quanto non riscossi.
Per effetto del pagamento i compensi sono stati riportati dal committente nella Certificazione Unica come redditi di lavoro autonomo.
Considerata la cessazione dell’attività, si pone il problema di qualificare le somme al fine di indicarle correttamente nella dichiarazione dei redditi e assoggettarle a tassazione.

RISPOSTA


In via preliminare si osserva che aderendo ai regimi agevolati (regime dei contribuenti minimi o regime forfetario), a prescindere dal tipo di attività (professionale o d’impresa) esercitata, il relativo reddito è determinato secondo il criterio di cassa.
In un’ottica di semplificazione che tiene conto delle dimensioni dell’impresa (o attività professionale) e, in particolare, dall’esiguità delle operazioni economiche che caratterizzano l’attività esercitata in regime agevolato (contribuenti minimi o forfetario), l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto per tali contribuenti la possibilità di determinare il reddito relativo all’ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell’anno manifestazione finanziaria.
In altri termini, i contribuenti che accedono ai predetti regimi agevolati possono far concorrere alla determinazione del reddito anche ricavi ancora da incassare al momento della chiusura della partita IVA, imputando all’ultimo anno di attività anche le operazioni che non hanno avuto ancora manifestazione finanziaria.
Tuttavia, si tratta di una facoltà rimessa alla scelta del contribuente, il quale, pertanto, può legittimamente decidere di non avvalersene. In tal caso, però, i compensi o corrispettivi riscossi successivamente alla cessazione della partita IVA, ancorché regolarmente fatturati nei termini di validità della partita IVA, non possono essere ricondotti alla tipologia dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo professionale e beneficiare della tassazione di favore.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la circostanza che il contribuente, al momento dell’incasso del compenso, non abbia partita IVA, fa si che non sia possibile riscontrare il requisito soggettivo dell’abitualità che è alla base delle attività di impresa o di lavoro autonomo professionale.


Di conseguenza, i crediti percepiti dopo la cessazione dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esercitata in regime agevolato (contribuenti minimi o forfetario) e la chiusura della partita IVA, devono essere dichiarati come redditi diversi e indicati nella dichiarazione dei redditi nel quadro RL, rispettivamente, tra i “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” ovvero tra i “redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente”, assoggettandoli alla tassazione prevista per tali redditi.