30 December 2020

Soggetti ammessi al perimetro soggettivo del Gruppo IVA: chiarimenti

Ai fini della disciplina del Gruppo IVA occorre definire il perimetro soggettivo verificando la sussistenza dei vincoli di controllo: finanziario, economico ed organizzativo. Secondo l’Agenzia delle Entrate tale perimetro di consolidamento può delinearsi anche attraverso una persona fisica che detenga il controllo, estranea al Gruppo (Principio di diritto n. 9 del 27 luglio 2020).

La costituzione di un Gruppo IVA deve ritenersi sussistente nell’ipotesi in cui la società controllante ALFA sia partecipata al 99,9% dal socio persona fisica, il quale sia anche socio totalitario di altra società BETA che, a sua volta, detenga il controllo delle altre società partecipanti al consolidamento, i cui rapporti risultino formalizzati in “contratti di prestazione servizi”.
Ai fini della costituzione di un Gruppo IVA, si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia quando sono “…controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni”. Secondo l’Agenzia delle Entrate, il riferimento al “medesimo soggetto”, senza alcun espresso riferimento nella disposizione normativa alla soggettività passiva IVA dello stesso o alla sua natura (i.e. persone fisica o giuridica), non è di ostacolo a che una persona fisica, priva dello status di soggetto passivo IVA, possa rivestire il ruolo di soggetto controllante (non partecipante) ai fini della sussistenza del vincolo finanziario.
Per quanto riguarda il vincolo economico esso si considera sussistente tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, per effetto dello svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi. Secondo l’Agenzia delle Entrate l’interconnessione economica può riscontrarsi nei “contratti di prestazione servizi” attraverso i quali la società BETA, anche indirettamente tramite altra società controllata, svolge attività suscettibili di avvantaggiare lo svolgimento dell’attività economica delle società controllate.
Infine, il vincolo organizzativo si considera sussistente tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto (estraneo al Gruppo IVA). Secondo l’Agenzia delle Entrate il coordinamento tra gli organi decisionali, che vale a realizzare il vincolo organizzativo, può concretizzarsi nell’interazione tra gli stessi mediante la devoluzione della definizione delle strategie operative di gruppo ad un unico soggetto, non necessariamente in possesso dei requisiti che ne impongono la partecipazione al Gruppo IVA, tra cui la medesima persona fisica che, esercitando il controllo, delimita il perimetro del Gruppo IVA.