30 December 2020

Somministrazione irregolare e conversione ex lege in rapporto a tempo indeterminato


Nel caso di accertata illegittimità del ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, il contratto che si viene ad instaurare con l’utilizzatore della prestazione non può che essere a tempo indeterminato, con effetto dall’inizio della somministrazione. Diversamente opinando, infatti, si potrebbe facilmente aggirare la disciplina limitativa del contratto a termine, visto che la violazione perpetrata consentirebbe all’impresa utilizzatrice di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa (Corte di Cassazione, ordinanza 20 luglio 2020, n. 15405).


Una Corte d’appello territoriale, confermando la decisione del Giudice di prime cure, aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra un lavoratore ed una società utilizzatrice, dalla data di conclusione della prima somministrazione, condannando quest’ultima al ripristino del rapporto di lavoro ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla data di scadenza dell’ultimo rapporto di lavoro sino alla riammissione in servizio.
Ad avviso della Corte di merito, se pure al Giudice non competeva il sindacato sulle scelte organizzative in ragione delle quali un’impresa ricorre alla somministrazione, il controllo giudiziale doveva concentrarsi sulla verifica di effettività della scelta che, nella specie, era stato tale da denotare come indimostrata l’esigenza dedotta nel contratto di somministrazione. Altresì, era ritenuta corretta la disposta instaurazione, in sede di conversione, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore; tuttavia, trovando applicazione l’articolo 32 della L. n. 183/2010, quanto alle conseguenze risarcitorie, le stesse venivano quantificate in sei mensilità della retribuzione globale di fatto.
Ricorre così in Cassazione la Società, lamentando che il rapporto a termine non potesse convertirsi in rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore e che la sentenza impugnata avesse comunque erroneamente sindacato nel merito le valutazioni e le scelte che hanno indotto l’imprenditore a ricorrere a tale tipologia contrattuale, sindacato questo precluso dal dettato costituzionale (art. 41) e dalla specifica disciplina normativa sulla somministrazione.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato.
A fronte, infatti, di una asserita inammissibile valutazione della scelta imprenditoriale di ricorrere al lavoro somministrato, la sentenza impugnata ha correttamente precisato che l’oggetto del sindacato riguardasse l’esigenza dedotta nel contratto di somministrazione, ma ha ritenuto che le circostanze allegate non consentissero tale verifica in sede istruttoria. Le ragioni addotte non potevano essere considerate idonee, in relazione alla genericità delle circostanze, con riferimento alle componenti identificative essenziali della causale, sia quanto al contenuto che alla sua portata spazio temporale, così da rendere non possibile il controllo della loro effettività.
In ordine invece all’ulteriore motivo, in conformità a consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 6933/2012), il contratto che si viene ad instaurare con l’utilizzatore della prestazione non può che essere a tempo indeterminato, in quanto la normativa di riferimento stabilisce espressamente che, in ipotesi di somministrazione avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni, il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale (art. 414 c.p.c.) notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione. Pertanto, la stessa efficacia “ex tunc”, che la normativa ricollega alla sentenza costitutiva provocata da un tale tipo di ricorso, rappresenta un valido elemento letterale e logico che autorizza a ritenere che, se il Legislatore avesse voluto riferirsi alla costituzione di un rapporto diverso da quello a tempo indeterminato, non avrebbe certamente avuto ragione di dover far riferimento ad una costituzione del rapporto con effetto dall’inizio della somministrazione stessa.
Altresì, diversamente opinando, verrebbe ad essere facilmente aggirata la disciplina limitativa del contratto a termine. Invero, qualora si volesse sostenere che anche il rapporto che si instaura “ex lege” con l’impresa utilizzatrice debba essere a termine, ad onta della accertata illegittimità del ricorso alla tipologia del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, si perverrebbe alla inaccettabile ed assurda situazione per la quale la violazione così perpetrata consentirebbe all’impresa utilizzatrice di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa (Corte di Cassazione, sentenza n. 15610/2011).