30 December 2020

Split payment: nota di accredito per lo scomputo Iva


Nel caso in cui una Pubblica amministrazione abbia effettuato nell’ambito di contratti pubblici maggiori versamenti Iva in base allo split payment, in assenza di emissione di una nota di variazione in diminuzione da parte del fornitore, non potrà computare i maggiori esborsi a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti. In tal caso, la P.A potrà recuperare i maggiori versamenti Iva presentando all’Amministrazione finanziaria un’istanza di rimborso (Agenzia Entrate – risoluzione 21 dicembre 2020, n.79).

Il meccanismo dello split payment prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi.


Conseguentemente, la Pubblica Amministrazione committente o cessionaria:


– nel caso di acquisto effettuato in ambito commerciale, in considerazione delle modalità seguite per la registrazione dell’originaria fattura, deve provvedere alla registrazione della nota di variazione nel registro “IVA vendite”, fermo restando la contestuale registrazione nel registro “IVA acquisti”, al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l’imposta detraibile;


– nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale non commerciale, in relazione alla parte d’imposta versata in eccesso, rispetto all’IVA indicata nell’originaria fattura, può computare tale maggior versamento a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti.


Pertanto, in assenza di emissione da parte del fornitore di una nota di variazione in diminuzione, non è possibile per la P.A. computare maggiori versamenti effettuati a titolo di Iva a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti.


In tale ipotesi, la P.A. può presentare all’Amministrazione Finanziaria un’istanza di rimborso, provando che:


– l’Iva versata a fronte della fattura di anticipazione ricevuta e richiesta a rimborso non sia effettivamente più dovuta e che sussiste una fattispecie di pagamento indebito oggettivo o di arricchimento senza causa da parte dell’Amministrazione finanziaria in relazione all’Iva versata;


– l’appaltatore non può più emettere nota di variazione.