30 December 2020

Stagionali, intermittenti, occasionali e marittimi: prime indicazioni Inps sulle indennità omnicomprensive


Il “Decreto “Agosto”, in continuità con le misure previste dai decreti “Cura Italia” e “Rilancio”, ha previsto ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica, tra cui i lavoratori del turismo, gli intermittenti, i lavoratori autonomi occasionali, i lavoratori dello spettacolo ed i marittimi. In attesa delle circolari esplicative, con le quali verranno spiegate nel dettaglio le novità legislative, l’Inps fornisce alcune prime informazioni (messaggio n. 3160/2020).


Una indennità omnicomprensiva è prevista in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020. Detta indennità è pari a 1.000,00 euro ed è riconosciuta anche per i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, fermo restando le previste condizioni (art. 9, co. 1, D.L. n. 104/2020).
E’ previsto il riconoscimento di un’indennità omnicomprensiva, pari a 1.000,00 euro, anche a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e subordinati, già destinatari dell’indennità COVID-19 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, fra cui (art. 9, co. 2, D.L. n. 104/2020):
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata (art. 2, co. 26, L. n. 335/1995), con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio (art. 19, D.Lgs. n. 114/1998), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000,00 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata (art. 2, co. 26, L. n. 335/1995), alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
b) titolari di pensione.
Ancora, una indennità omnicomprensiva di importo pari a 1.000,00 euro è stabilità in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possano fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro (art. 9, co. 4, D.L. n. 104/2020). La medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti al FPLS che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 e un reddito nel medesimo anno, non superiore a 35.000 euro.
Una ulteriore indennità omnicomprensiva di 1.000,00 euro è riconosciuta in favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti (art. 9, co. 5, D.L. n. 104/2020):
– titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei predetti settori, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
– titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei predetti settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
– assenza di titolarità, alla data del 15 agosto 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Le predette indennità non sono cumulabili tra loro e con l’indennità di “di ultima istanza” (art. 44, Decreto Cura Italia), ma sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità (L. n. 222/1984). Riguardo alle modalità di richiesta, i lavoratori che hanno già presentato la domanda e beneficiato delle indennità COVID relative alle precedenti mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, non devono presentare ulteriore specifica domanda, in quanto l’Istituto procederà d’ufficio all‘istruttoria e verifica dei requisiti.
Infine, è prevista una indennità pari a 600,00 euro per ciascuna delle mensilità di giugno e luglio 2020 a favore dei lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare (art. 115, Codice della Navigazione) e dei lavoratori che svolgono servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera (art. 17, co. 2, L. n. 856/1986), che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, di indennità di malattia o di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020 (art. 10, D.L. n. 104/2020). Detta indennità a favore dei lavoratori marittimi, non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda.