
Con la Risposta n. 600 del 17 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientra tra gli interventi agevolati ammessi al cd. “Superbonus”, la sostituzione di una caldaia a gasolio adibita al riscaldamento dell’abitazione e alla produzione di acqua calda sanitaria in un edificio unifamiliare, con due diversi impianti: uno “scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria” e una “termostufa a pellet” per il riscaldamento dell’abitazione
Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”):
– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
A tal fine, per “edificio unifamiliare” si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.
Per “accesso autonomo dall’esterno”, si intende che l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva”.
Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, alle quali fa riferimento la disciplina agevolativa, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e “dell’accesso autonomo dall’esterno”, a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.
Per quanto riguarda la tipologia di interventi ammessi a beneficiare del Superbonus, rientra tra quelli “trainanti”, espressamente indicati dalla norma (art. 119, co. 1, lett. c) del D.L. n. 34/2020 – cd. Decreto Rilancio), la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (…) e relativi sistemi di accumulo.
Ai fini dell’individuazione degli interventi “trainati” agevolati, invece, il Superbonus trova applicazione anche per le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico (cd. “ecobonus”), purché eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (“trainanti”) e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.
Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi “trainati ” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (circolare n. 24/E del 2020) che tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Ciò premesso, nel caso di interventi di sostituzione, in un edificio residenziale unifamiliare, di una “caldaia a gasolio adibita al riscaldamento dell’abitazione” e “alla produzione di acqua calda sanitaria” con uno “scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria” e una “termostufa a pellet” per il riscaldamento dell’abitazione, nel rispetto dei requisiti previsti e degli adempimenti richiesti, è possibile beneficiare del Superbonus in quanto:
– lo “scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria ” rientra tra gli interventi trainanti;
– la “termostufa a pellet”, quale generatore di calore alimentata a biomassa combustibile, rientra tra gli interventi di efficientamento energetico che godono dell’ecobonus e, pertanto, può essere considerato un intervento “trainato”.