
01 SETT 2020 Il contribuente anche qualora ritenga che la tassazione ordinaria sia più favorevole, non può indicare nella dichiarazione dei redditi gli emolumenti assoggettati a tassazione separata da parte dell’ente erogante. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 agosto 2020, n. 290).
Nella fattispecie l’Istante dal 1° gennaio 2019 ha cessato la propria attività lavorativa e, dalla medesima data, beneficia di:
a) un assegno mensile erogato dall’INPS per conto del “fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale dipendente delle imprese del credito”;
b) un assegno mensile erogato dal Banco BPM spa a titolo di incentivo all’esodo con accesso al fondo di solidarietà.
Sia l’assegno straordinario di sostegno al reddito erogato dall’INPS che l’incentivo all’esodo erogato dal Banco BPM spa sono soggetti a tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota TFR (art. 17 del TUIR) al 30,27%.
L’Istante non percepisce altri redditi imponibili IRPEF (eccetto quelli derivanti dall’abitazione principale e da un’altra unità abitativa posseduta al 50%). Al fine di fruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, chiede se vi sia la possibilità di adottare la tassazione IRPEF ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, con specifico riguardo ai citati assegni mensili.
Al riguardo il Fisco ha chiarito che l’articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del TUIR non prevede la facoltà per il contribuente di optare per il regime della tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, ma stabilisce che “gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente”.
Inoltre, l’articolo 1, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che i redditi soggetti a tassazione separata in esame non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, se corrisposti da soggetti che hanno l’obbligo per legge di effettuare la ritenuta d’acconto.
Pertanto, nel caso di specie, l’Istante, anche qualora ritenga che la tassazione ordinaria sia più favorevole, non può indicare nella dichiarazione dei redditi gli emolumenti assoggettati a tassazione separata da parte dell’ente erogante. Successivamente, l’Agenzia delle entrate procederà alla liquidazione delle imposte dovute sulle somme soggette a tassazione separata da parte dell’ente erogante ai sensi dell’articolo 17 del TUIR, comunicandone l’esito al contribuente.
Tenuto conto che, l’Istante ritiene più favorevole far concorrere al reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione separata, al fine di beneficiare della detrazione delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, lo stesso – dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta – potrà rivolgersi al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, che procederà, in sede di assistenza, alla modifica dell’esito della comunicazione utilizzando le detrazioni spettanti, previa verifica dei presupposti, a scomputo dell’imposta calcolata, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.