
È esente da Imu l’area abbandonata e dismessa, con sovrastante fabbricato rurale in perdurante stato di inagibilità (fabbricato collabente). La sopravivenza del fabbricato esclude l’imponibilità dell’area già edificata (Corte di Cassazione – Ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28581).
Il caso esaminato dalla Corte Suprema riguarda l’accertamento di omesso versamento dell’IMU relativa ad un terreno con entrostante fabbricato rurale collabente.
I giudici tributari hanno respinto il ricorso del contribuente, confermando la pretesa tributaria, sul presupposto, per un verso, della carenza del rapporto pertinenziale tra il fabbricato rurale ed il terreno, per altro verso, della corretta determinazione del valore assoggettabile ad I.M.U..
La decisione è stata impugnata dal contribuente sostenendo, tra l’altro, di non aver tenuto conto che la parte di terreno su cui insiste il fabbricato collabente non è soggetto ad I.M.U., così come il terreno circostante, in quanto pertinenza del fabbricato esente.
La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, accogliendo il ricorso del contribuente con statuizione nel merito per l’annullamento della pretesa tributaria.
La Corte Suprema ha osservato che il motivo di ricorso del contribuente è inammissibile con riguardo al rapporto di pertinenzialità del terreno al fabbricato rurale, avendo i giudici tributari accertato la mancanza di elementi rivelatori del vincolo di pertinenzialità tra terreno e fabbricato.
Invero, per escludere l’autonomo assoggettamento ad I.M.U. delle pertinenze, il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza dei presupposti (oggettivo e soggettivo) stabiliti dall’art. 817 del codice civile, trattandosi di deroga alla regola generale di imposizione.
In particolare, nel caso in esame, la sentenza ha messo in risalto che “lungi dal porsi a servizio od ornamento della casa, il terreno fungeva da area abbandonata e dismessa”. Dunque i giudici hanno rilevato da un lato, l’accatastamento del fabbricato rurale, e dall’altro l’assenza di un legame di asservimento funzionale o ornamentale tra il terreno ed il fabbricato rurale (anche in considerazione del comune stato di abbandono). A fronte di ciò il contribuente non ha assolto l’obbligo di prova del rapporto di pertinenzialità.
Viceversa il motivo è fondato riguardo al profilo che valorizza l’esenzione da I.M.U. per il fabbricato rurale e l’area adiacente. In altri termini la sopravvivenza del fabbricato rurale in perdurante stato di inagibilità, esclude l’assoggettamento ad I.M.U. delle aree già edificate.
In proposito, la Corte Suprema ha precisato che il fabbricato collabente, oltre a non essere tassabile ai fini dell’I.M.U. come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito.